Il ruolo del volontariato nel Servizio Nazionale

Il volontariato, come previsto dalla legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile n. 225 del 1992, è una delle strutture operative insieme a Vigili del fuoco, forze armate e di polizia, corpo forestale, servizi tecnici e di ricerca scientifica, Croce rossa, Sistema sanitario nazionale e soccorso alpino e speleologico. I volontari costituiscono una delle componenti più vitali del sistema: oltre ottocentomila persone, distribuite sul territorio nazionale, aderiscono a organizzazioni che operano in molteplici settori specialistici.
Nell’elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile sono iscritte oltre 4.000 organizzazioni, tra cui oltre 3.850 organizzazioni locali in diverse Regioni italiane.

Il ruolo del volontariato è fondamentale durante un’emergenza: la Funzione di supporto Volontariato è fra le prime ad essere attivata e si struttura in una “Segreteria amministrativa” e in un “Coordinamento del volontariato”. La Segreteria gestisce gli arrivi e le partenze dei volontari, la loro dislocazione nelle zone operative, censice materiali e mezzi, fornisce supporto organizzativo e amministrativo. Il Coordinamento acquisisce e rende esecutive le esigenze della Sala Operativa, convoca e attiva gruppi specializzati, individua le risorse da distribuire al volontariato, si occupa della supervisione logistica delle presenze degli operatori; attiva i coordinamenti nazionali e regionali, si coordina con altri enti e Istituzioni, gestisce la banca dati delle organizzazioni a fini operativi.
In emergenza la Funzione Volontariato si coordina con tutte le altre funzioni di supporto in particolare con le funzioni “assistenza alla popolazione”, “materiali e mezzi” e “telecomunicazioni”.

La normativa sul volontariato in Italia

Il volontariato è individuato come componente del Servizio Nazionale all’articolo 6 della legge n. 225 del 1992 e, come struttura operativa nazionale all’articolo 11 della stessa legge. Concorre alle attività di protezione civile, con funzioni di supporto alle azioni di protezione civile adottate dalle istituzioni: previsione, prevenzione e soccorso per eventi di protezione civile.

L’articolo 18 della legge 225 del 1992 prevede che il Servizio Nazionale della Protezione Civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all’attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali e catastrofi.

Lo stesso articolo prevede l’emanazione di un regolamento – il Decreto del Presidente della Repubblica 194 del 2001 – che definisca in particolare:

1. le procedure per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica alle organizzazioni.

2. le procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all’attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile.

3. i criteri per i rimborsi dei gruppi associati che svolgono attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Dpr 194/2001 disciplina in generale la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, dall’iscrizione all’elenco nazionale delle organizzazioni ai benefici previsti per i volontari ad esse iscritti.